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UE: voto unanime in seno alla commissione giuridica per il riconoscimento dei reati di ecocidio
Seguendo la direzione di marcia stabilita nei 4 comitati consultivi precedenti, l'ultimo e più importante nel contesto di questa direttiva, il comitato per gli affari giuridici (JURI), ha votato all'unanimità per includere i crimini ambientali più gravi - ampiamente noti come "ecocidio" - nel testo proposto per la direttiva che sarà presentato al Parlamento europeo il 17 aprile.

Oggi l’UE ha compiuto un passo significativo verso il riconoscimento dell’ecocidio nella direttiva riveduta sulla tutela dell’ambiente attraverso il diritto penale.

Seguendo la linea tracciata nelle quattro precedenti commissioni consultive, l’ultima e più importante delle quali, nel contesto della presente direttiva, è stata la commissione per gli affari giuridici (JURI), che oggi ha votato all’unanimità per includere i reati ambientali più gravi – comunemente noti come “ecocidio” – nel testo della proposta di direttiva che sarà presentato al Parlamento europeo il 17 aprile.

Il testo proposto utilizza una formulazione estremamente vicina alla definizione internazionale di ecocidio (giugno 2021) concordata dal Gruppo di esperti indipendenti (IEP) convocato dalla Fondazione Stop Ecocide. È inclusa una definizione specifica dei«crimini più gravi», che tiene conto dei criteri relativi al danno utilizzati nella bozza dell’IEP:«grave e diffuso, o di lunga durata, o irreversibile»(con le corrispondenti definizioni di tali termini* che seguono da vicino quelle utilizzate nella bozza dell’IEP). La proposta impone agli Stati membri di garantire che tali crimini più gravi siano sanzionati in modo adeguato nei loro ordinamenti giuridici.

Il termine “ecocidio” è specificatamente utilizzato nel considerando** (preambolo) della proposta di direttiva, dove è associato alle stesse condizioni di danno grave e, al contempo, esteso, di lunga durata o irreversibile.

È la prima volta che una definizione di questo tipo viene inserita in un testo legislativo a livello europeo. Tre anni fa il concetto di ecocidio era praticamente sconosciuto nell’UE. Grazie a un’intensa attività di sensibilizzazione e di impegno diplomatico, giuridico e politico (in particolare da parte dell’instancabile eurodeputata Marie Toussaint e del suo indomito team), il Parlamento europeo potrà approvare questo testo il 17 aprile, segnando così una prima storica.

Ciò invierebbe un segnale davvero molto forte in vista della discussione successiva, ovvero il “trilogo”, con la Commissione europea e il Consiglio dei ministri, finalizzato a concordare il testo definitivo della direttiva rivista.

Nel frattempo, il sostegno della società civile al riconoscimento dell’ecocidio nell’UE continua a crescere, con iniziative alle quali possono partecipare i cittadini, le ONG, le imprese e altre organizzazioni:

*Articolo 2 (definizioni)

Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, per «grave» si intende un danno che comporti alterazioni, perturbazioni o pregiudizi molto gravi a qualsiasi elemento dell’ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali;

Per «diffuso», ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, si intende un danno che si estende oltre un’area geografica limitata, che attraversa i confini statali o che colpisce un intero ecosistema o una specie, oppure un gran numero di persone;

Per «a lungo termine», ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, si intende un danno che non può essere riparato mediante il ripristino naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

Articolo 3 (reati)

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi comportamento che provochi un danno grave e, al contempo, diffuso, di lunga durata o irreversibile sia considerato un reato di particolare gravità e sia sanzionato come tale in conformità con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

**Recital (con ecocidio)**

Quando un reato ambientale provoca danni gravi e di ampia portata, di lunga durata o irreversibili alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua, oppure alla biodiversità, ai servizi e alle funzioni ecosistemiche, agli animali o alle piante, tale reato dovrebbe essere considerato un reato di particolare gravità e sanzionato come tale in conformità con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, includendo l’ecocidio, per il quale le Nazioni Unite stanno attualmente elaborando una definizione internazionale ufficiale.